Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Servizi erogati

Le Autorità di Sistema Portuale ai sensi della L.84/94 non erogano servizi pubblici agli utenti portuali. Le società partecipate erogano i servizi di interesse generale di cui al decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 14/11/1994 e succ. modifiche.

Contenuto inserito il 03-04-2023 aggiornato al 03-04-2023
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