Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.r.l. (società in house)

Svolgimento di tutti i servizi, su indicazione e in accordo con il Socio Unico, necessari al mantenimento ed alla gestione delle infrastrutture di competenza, comprese quelle nelle aree nella disponibilità dell’AdSPMAO. Svolgimento dei servizi necessari per lo sviluppo del porto e delle aree di competenza a favore sia dell’ AdSPMAO che di terzi. Servizi svolti per conto dell’AdSPMAO: a. gestione dei servizi telefonici, informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazione; b. gestione dei servizi di illuminazione; c. gestione dei servizi idrici; fornitura idrica alle navi in porto, ai concessionari e agli utenti; gestione delle reti fognarie; d.
prestazione di servizi di gestione, manutenzione, riparazione di tutte le infrastrutture di proprietà dell’AdSPMAO o comuni a più utenti portuali; e. prestazione di servizi di controllo e monitoraggio dei siti e del territorio ricadenti nell’ambito portuale; f. prestazioni di servizi specifici commissionati dall’ AdSPMAO a favore della stessa.

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 100,00% (partecipazione diretta)
Durata dell'impegno: 2070
Oneri complessivi:

12.225.307,43 (€/Anno 2022)

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

 
Incarico di amministratore dell'ente Trattamento economico complessivo (€/Anno 2022)
Consiglio di Amministrazione  
Paola Stuparich (Presidente del Consiglio di Amministrazione) 22.000,00
Donata Vianelli (Consigliere)   9.000,00
Angelo Aulicino (Consigliere) 9.000,00

 

Risultati di bilancio

Risultato di bilancio ultimi tre esercizi finanziari (importi espressi in Euro)

 
2021 2020 2019
8.974,00 15.542,00 -718.968,00

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico: https://www.portoditriesteservizi.it/trasparenza_/
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico: https://www.portoditriesteservizi.it/trasparenza_/
Contenuto creato il 16-02-2023 aggiornato al 01-03-2023
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